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IMU - imposta municipale propria

Con il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, è stata anticipata al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU), i cui elementi essenziali sono illustrati nella guida appositamente predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “IMU come si applica l’imposta municipale propria per l’anno 2012” e nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe disponibili in questa pagina.


SCADENZA VERSAMENTI

Il versamento in ACCONTO è scaduto il 18 giugno 2012.

I contribuenti possono pertanto effettuare tale versamento in ritardo soltanto usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (nei termini previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), versando quindi, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi calcolati a giorni con il tasso legale del 2,5%.


Il pagamento della prima rata doveva essere effettuato obbligatoriamente in misura pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata con le aliquote indicate nel citato D.L. n. 201/20111, ovvero:

• 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nel numero massimo di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
• 0,76% per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni non agricoli.

Nel comune di Chianciano Terme, incluso sia nell’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell’individuazione delle aree montane o di collina (delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977), che nell’elenco dei comuni montani e parzialmente montanti italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica, sono esenti da IMU:


- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993.


Il termine per il versamento a SALDO è il 17 dicembre 2012.

Deve essere effettuato calcolando l’importo risultante dalla differenza tra l’imposta totale dovuta per l’intero anno rideterminata con le aliquote deliberate dal Comune e quanto già pagato in acconto, facendo molta attenzione, per i FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE , al corretto calcolo della quota di imposta che deve essere versata allo Stato e al Comune .

IMPORTANTE:

Si ricorda che la quota di imposta da versare allo STATO sui FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE deve essere calcolata con l’aliquota dello 0,38%, indipendentemente dalla tipologia di fabbricato.

La restante parte va versata al COMUNE, cui spetta quindi una quota che può essere diversa in base alla tipologia di fabbricato e alla relativa aliquota deliberata da applicare.


Le aliquote IMU 2012 sono le seguenti:

(Aliquote eliberate dal Comune di Chianciano Terme)

a) ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% - si applica a tutti i fabbricati ed immobili, comprese le aree fabbricabili, DIVERSI delle ABITAZIONI, cui si applicano le successive aliquote b), c), d), e);

b) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,48%;

c) ABITAZIONE concessa in COMODATO D'USO GRATUITO a parenti entro il 1° grado purché residenti nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti da atto registrato e relative pertinenze 0,86%;

d) ABITAZIONE concessa in LOCAZIONE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO ai sensi dell’art. 2 della L. n. 431/1998 e relative pertinenze 0,86%;

e) ALTRE ABITAZIONI DIVERSE dalle precedenti casistiche (es. seconde case) 1,06%;


Per le ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNUNE e per il REGOLAMENTO IMU visionare i seguenti atti adottati dal Consiglio Comunale:


Calcola l'IMU On line

e stampa il MODELLO F24

Per verificare le rendite catastali dei fabbricati di proprietà presso il portale dell'Agenzia del Territorio

Per compilare la dichiarazione IMU 2012 (se dovuta la presentazione).  La scadenza è il 4 febbraio 2013 (come da Comunicato Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/11/2012 n. 172).

Il modello di dichiarazione IMU 2012 è disponibile in formato pdf scrivibile e salvabile anche tra i documenti in basso in questa pagina.


MODALITÀ DI VERSAMENTO

La rata di acconto IMU deve essere pagata esclusivamente attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. Riportiamo qui di seguito l’elenco dei nuovi codici tributo, precisando che il codice comune da utilizzare per Chianciano Terme è C608:

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze;

  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);

  • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato);

  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);

  • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato);

  • 3914 terreni (destinatario il Comune);

  • 3915 terreni (destinatario lo Stato);

  • 3923 interessi da accertamento;

  • 3924 sanzioni da accertamento.

Ai fini della corretta compilazione del modello F24, si ricorda che la quota di imposta calcolata sull'abitazione principale e relative pertinenze deve essere versata tutta al Comune (con il codice 3912).

Per tutti gli altri fabbricati, i terreni non agricoli e le aree fabbricabili, è invece obbligatorio versare allo Stato (con i codici 3919 o 3917 o 3915) la quota di imposta calcolata con l’aliquota dello 0,38% e versare al Comune la restante parte (con i codici 3918 o 3916 o 3914). La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.


Documenti

Attenzione: i documenti di seguito riportati potrebbero richiedere la presenza di applicazioni o visualizzatori.
 

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