Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri appartenenti all’UE
Richiedere l’iscrizione anagrafica
La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell’Unione europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall’ingresso nel territorio dello Stato italiano.
L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.
L’Ufficiale d’Anagrafe effettua le iscrizioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e provvede successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà informata l’autorità giudiziaria. Chi dichiara il falso a un pubblico ufficiale va incontro alla decadenza dai benefici e a sanzioni penali.
In caso di esiti negativi degli accertamenti, l’Ufficio Anagrafe comunica l’interruzione del procedimento. L’interessato potrà riaprire la pratica presentando memorie o documenti utili alla sua conclusione.
Requisiti per l’iscrizione
Occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- essere lavoratore subordinato o autonomo
e presentare la documentazione attestante il rapporto di lavoro (vedi l’allegato in fondo alla pagina “documentazione per lavoratori”) - disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti
per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno - disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato
che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno - essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
e seguire come attività principale un corso di studi o di formazione professionale. È indispensabile presentare l’attestato di iscrizione all’istituto scolastico - essere cittadino dell’Unione europea che accompagna o raggiunge un familiare,
anch’egli cittadino dell’Unione, che ha diritto di soggiornare. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni).
N.B. Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E. previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.
Tale regime non si applicherà alle categorie previste dalle seguenti disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Immigrazione (D.Lgs. n.286/1998):
- art.27, comma 1 – ad eccezione delle lettere g) e i)
- art.27-ter (ricercatori)
- art.27-quater (lavoratori altamente qualificati)
- art.24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art.5, comma 3ter, del Testo Unico)
- lavoratori domestici.
In caso di prima iscrizione anagrafica, il cittadino croato, lavoratore subordinato in un settore non liberalizzato, dovrà esibire il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione
Vincoli di parentela
Per registrare i vincoli di parentela tra componenti del nucleo familiare o comunicare una variazione di dati anagrafici (per esempio registrare il matrimonio avvenuto all’estero) bisogna presentare la documentazione originale rilasciata dal Paese di provenienza. La documentazione deve essere tradotta e legalizzata dal Consolato italiano competente per territorio.
In alternativa potrà valere una dichiarazione consolare rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata, legalizzata dalla Prefettura di Siena.
In base alla Convenzione dell’Aja del 1961, alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di legalizzazione dei documenti.
Documenti da presentare
- modello di dichiarazione di residenza
compilare integralmente la parte relativa agli estremi catastali dell’immobile e al titolo di occupazione. Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.
Per minori:
- dichiarazione assenso modello 1 / dichiarazione generalità genitore assente modello 2
- si possono scaricare nella sezione Allegati in fondo a questa pagina
- Il modello 1 deve essere compilato dal genitore che non trasferisce la residenza
- Il modello 2 deve essere compilato dall’istante e deve contenere le generalità e la residenza del genitore assente
Inoltre, a seconda del contratto di abitazione:
- nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica
- copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile debitamente sottoscritti dall’Ente Gestore
- se la richiesta riguarda l’ampliamento del nucleo familiare, dovrà essere allegata la relativa autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore
- contratto di locazione non registrato o in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
- allegare alla dichiarazione la copia del contratto di locazione
- contratto scritto di comodato d’uso gratuito non registrato o in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
- allegare alla dichiarazione la copia del contratto di comodato
- contratto verbale di comodato d’uso gratuito
- indicare al punto 6) della dichiarazione la natura del contratto e allegare la dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell’immobile (in allegato in fondo alla pagina)
- ospitalità presso proprietario/affittuario dell’immobile
- indicare al punto 6) della dichiarazione i dati dell’immobile e del soggetto ospitante e allegare la dichiarazione di assenso da parte del proprietario/affittuario dell’immobile (in allegato in fondo alla pagina)
- colf, badanti o altri soggetti al servizio del proprietario/affittuario
- allegare alla dichiarazione la copia del contratto di lavoro esistente tra lavoratore e proprietario/affittuario
- proprietà di immobile sito in uno stabile di Edilizia Residenziale Pubblica
- indicare sulla dichiarazione gli estremi del rogito
I documenti sopra indicati attestano la regolarità del titolo di occupazione. In loro assenza, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Occupazione abusiva
Chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi. Gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Trasferimento di intero nucleo familiare
In caso di trasferimento di intero nucleo familiare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè:
maggiorenne
in possesso della fotocopia dei documenti d’identità delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni
Trasferimento di minore
Qualora il cambio di residenza/indirizzo preveda il trasferimento di minore e di un solo genitore è necessario allegare all’istanza una dichiarazione di assenso sottoscritta da quest’ultimo (dichiarazione assenso Mod. 1) unitamente alla fotocopia di un suo valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui non sia possibile produrre tale dichiarazione di assenso, è necessario allegare una dichiarazione sottoscritta dall’istante ( dichiarazione generalità genitore assente Mod.2) contenente le generalità e la residenza del genitore assente ove conosciuta. In questo modo, la comunicazione inerente l’avvenuta richiesta del cambio di residenza del minore, verrà inoltrata d’ufficio al genitore assente, se residente in Italia.
Normativa di riferimento
D.P.R. 445/2000, articoli 75 e 76
Direttiva 2004/38/CE
D.Lgs. n. 30/2007
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano
D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 ed entrato in vigore il 29.03.2014, articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”