COMPETENZE E ATTIVITA’
SERVIZIO: Affari generali, demografici, urp, informatica
Sede uffici:
Via Solferino n. 3 – 53042 Chianciano Terme (Siena) – Palazzo comunale (piano terra)
Avviso
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE AGGIORNAMENTO ANNO 2019
I L S I N D A C O
Visti gli articoli 1 e 3 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95 modificato ed integrato con la Legge 30 Aprile 1999, n. 120;
Visto l’art. 9 della Legge 21 Dicembre 2005 n. 270;
Rilevato che la Commissione Elettorale Comunale deve provvedere alla formazione dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, istituito in applicazione del citato articolo 1 della Legge 95/1989 e successive modificazioni;
I N V I T A
Gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio
di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro e, non oltre il MESE DI NOVEMBRE 2019
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere elettori del Comune;
- b) Avere assolto agli obblighi scolastici;
- c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T:U: delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 (1)
La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall’Ufficio Elettorale comunale al quale la domanda deve essere presentata.
Chianciano Terme 1 Ottobre 2019
IL SINDACO
Andrea Marchetti
(1) – Art. 38 D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957:“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a)omissi; b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.: c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i Medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici condotti; e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.- il testo dell’art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960, prevede gli stessi casi di incompatibilità
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