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Linee Guida per presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale

017

Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale

Data di Pubblicazione

11 aprile 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

Al fine di fornire una linea guida di riferimento nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale per l’anno 2024 (voto dell’8 e 9 giugno 2024), vengono pubblicate le istruzioni contenute nella pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell’Interno in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2024, raccomandando particolare attenzione ai capitoli 1 e 2, da pag. 15 a pag. 60 e nello specifico

Istruzioni per la preparazione delle candidature (cap. 1 da pag. 15)

Istruzioni per la presentazione delle candidature (cap. 2 da pag. 55)

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni contenute nel documento suddetto e ad utilizzare gli allegati in esso contenuti, con invito a monitorare eventuali successivi aggiornamenti in caso di ulteriori istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno.

LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 8:00 DEL 10 MAGGIO ALLE ORE 12.00 DELL’11 MAGGIO 2024

In tutti i comuni, per presentare le candidature, è necessaria la pre­sentazione dei seguenti documenti, che sono di seguito indicati:

A. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale

→ paragrafo 1.2 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

ATTENZIONE:

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

B. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

→ paragrafo 1.3 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

C. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;

→ paragrafo 1.4 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

D. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la ca­rica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comu­nale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità:

→ paragrafo 1.5 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

E. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

→ paragrafo 1.6 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

F. modello del contrassegno di lista

→ paragrafo 1.8 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Tabella 1 - Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

 

Numero sottoscrittori

Fascia di popolazione dei comuni

Da un minimo di

Ad un massimo di

Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

----

-----

Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti

25

50

Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti

30

60

Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti

60

120

Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti

100

200

Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti

175

350

Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti

200

400

Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti

350

700

Comuni da 500.001 a 1.00.000 abitanti

500

1.000

Comuni con oltre un milione di abitanti

1.000

1.500

 

 

Tabella 2 - Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

 

Numero di candidati in lista

Fascia di popolazione dei comuni

Da un minimo di

Ad un massimo di

Comuni fino a 3.000 abitanti

7

10

Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti

9

12

Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti

30

60

 

DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

ATTENZIONE: SI INFORMA CHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono es­sere formate in modo tale che ciascun genere non sia rap­presentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Ultima modifica: lunedì, 29 aprile 2024

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