A chi è rivolto
FINO AL GIORNO 30/04/2025:
Chi è esente?
a) gli iscritti all’anagrafe residenti nel comune di Chianciano Terme;
b) i minori fino al compimento del 15° anno di età;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
d) gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno 20 (venti) partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di bus e ogni accompagnatore ogni 20 (venti) partecipanti;
e) i soggetti ospitati nella struttura a titolo gratuito;
f) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell’area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
g) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L’applicazione dell’esenzione di cui al presente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
DAL GIORNO 01/05/2025 (Delibera C.C. n° 6 del 19.02.2025)
Chi è esente?
a) gli iscritti all’anagrafe residenti nel comune di Chianciano Terme;
b) i minori fino al compimento del 13° anno di età;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
d) gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno 20 (venti) partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di bus e ogni accompagnatore ogni 20 (venti) partecipanti;
e) i soggetti ospitati nella struttura a titolo gratuito;
f) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell’area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
g) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L’applicazione dell’esenzione di cui al presente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni."