Descrizione estesa
La Sindaca
Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;
Rende noto
1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
2 - I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
d) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.
3 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio
appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia,
anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.