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Bando Contributi ad integrazione Canone di Locazione 2023

Canone locazione

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione canone di locazione per l’anno 2023. Scadenza presentazione domande: 9 Ottobre 2023 ore 13.00, pena l’esclusione.

Data di Pubblicazione

07 settembre 2023

Tipologia

News

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione canone di locazione per l’anno 2023. Scadenza presentazione domande: 9 Ottobre 2023 ore 13.00, pena l’esclusione.

Le domande da presentare al Comune devono essere scritte esclusivamente sui moduli predisposti dall’Ufficio Sociale del Comune e scaricabili dal sito web: http://www.comune.chianciano-terme.si.it

Le domande possono essere trasmesse, entro il termine perentorio del 09 Ottobre 2023 ore 13:00:

  • a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it  L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale)
  • mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme (SI)

I soggetti che possono presentare domanda devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati:
A. Cittadinanza:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:
1) essere residente nel Comune di Chianciano Terme e nell’immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:
1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chianciano Terme, ai sensi della normativa vigente e dell’ Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 19/04/2019 e del nuovo Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 28/07/2023. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. È data facoltà ai Comuni di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l’anno 2023 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.
2) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell’anno 2023 comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall’effettiva disponibilità dell’alloggio. L’erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:
1.    assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chianciano Terme. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
2.    assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:
1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto “Giovani sì” della Regione Toscana. L’eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l’anno 2023).
2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all’affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.). A seguito dell’erogazione del contributo canone di locazione anno 2023, l’ente comunicherà all’INSP la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;

F) Attestazione ISEE:
1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:
Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2023. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 14.877,20);
Fascia “B”
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2023 (Euro 14.877,21) e l’importo di Euro 32.048,52
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l’accesso all’ E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi a:

- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578 652315 e-mail: sara.montiani@comune.chiancianoterme.si.it
- Istruttore Amministrativo Simona Nenci tel 0578 652208 e-mail: simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it

ORARIO UFFICIO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/17:00

Nella sottostante sezione "Modulistica" è possibile scaricare il Bando Canone di locazione anno 2023, il modulo di domanda e gli altri allegati.

Modulistica

Tipo Titolo Scarica
  PDF676,2K BANDO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023

  DOC43,5K Moduli A e B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

  DOCX214,3K Allegato B Modulo di domanda canoni di locazione 2023

  DOC38,9K Modulo C - Dichiarazione del conduttore moroso 2023

  DOC45,1K Modulo D - Dichiarazione del locatore creditore 2023

  DOC49,7K Modulo E - Presentazione ricevute affitto 2023

  DOC92,7K Modulo G - Dichiarazione erede e delega a riscuotere 2023

Ultima modifica: venerdì, 08 settembre 2023

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