Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un’unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 – La natura privatistica del contratto richiesto impedisce l'erogazione del contributo a sanatoria della morosità maturata a carico degli assegnatari di alloggi ERP, mentre lo stesso contributo può essere erogato per prevenire l'esecutività dello sfratto in caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio realizzato nell'ambito di programmi di edilizia agevolata (Canone Concordato);
3. residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale di Chianciano Terme da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
4. perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 30% rispetto all'anno precedente e comunque non oltre i 18 mesi, dovuta al peggioramento della situazione economica generale (la riduzione reddituale può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali) causata da una delle casistiche di seguito elencate:
A. almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data della richiesta, quale:
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licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza della retribuzione);
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accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
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cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
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collocazione in stato di mobilità;
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mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
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cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell’attività e del reddito derivante;
B. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
C. Modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.
La diminuita capacità reddituale (comunque in misura di almeno il 30%) può altresì essere attestata al Comune avvalendosi del contributo dei Servizi Sociali, anche per altri motivi, purché la stessa sia connessa al peggioramento della condizione economica generale. In particolare possono essere ammessi al contributo nuclei familiari nei quali siano presenti componenti in possesso di contratti di lavoro saltuari o atipici o in condizioni di particolare fragilità (famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap) per i quali l’erosione del potere d’acquisto comporti una effettiva e documentata difficoltà di sostentamento;
5. possesso di un reddito ISE riferito all’ultima dichiarazione reddituale disponibile non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole non superiore al limite di accesso all'ERP – Euro 16.500;
6. non titolarità per una quota superiore al 33 (trentatrè) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
7. non possedere beni mobili non registrati per un importo superiore a 15.000 Euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
8. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto.
In entrambi i casi è indispensabile allegare alla domanda, pena l’esclusione della stessa, una comunicazione scritta non impegnativa, con la quale il proprietario dell’appartamento (anche tramite il proprio legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire l’iter procedurale dello sfratto in essere e a continuare il rapporto di locazione o stipularne uno a nuovi patti e condizioni con il richiedente.
Qualora il locatore dell’appartamento per il quale sia stato intimato o convalidato lo sfratto, non sia disponibile ad interrompere la procedura esecutiva, è possibile utilizzare il contributo come fondo di garanzia per la stipula di un nuovo contratto di affitto relativo ad un nuovo alloggio.
In questo caso è indispensabile allegare alla domanda, pena l’esclusione della stessa, una comunicazione scritta del nuovo locatore, contenente la disponibilità a stipulare un nuovo contratto avente i requisiti previsti dall’art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico, con indicazioni relative alla durata e all’importo dell’affitto mensile.
In caso di esito positivo dell’istanza presentata, prima dell’erogazione del contributo, che sarà versato in unica soluzione direttamente al proprietario, il Comune nel cui territorio è ubicato l’alloggio oggetto di procedura esecutiva, richiederà al Locatore copia della rinuncia espressa alla procedura esecutiva firmata dallo stesso o dal suo legale rappresentante inviata al Tribunale competente e che verrà trasmessa dall’Amministrazione Comunale, anche tramite fax, a Siena Casa S.p.A. la quale potrà procedere all’accredito del contributo previsto. Qualora il proprietario non produca la documentazione richiesta automaticamente la domanda è da ritenersi esclusa.
Il proprietario con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere o, qualora l’iter procedurale dello sfratto fosse già nella fase successiva a quella della convalida, a sottoscrivere un nuovo contratto, preferibilmente secondo gli Accordi Territoriali vigenti.
Qualora il richiedente abbia richiesto la costituzione del fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione del nuovo contratto di locazione, avente tutti i requisiti previsti dall’art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico. Anche in questo caso il contributo verrà versato direttamente, ed in un'unica soluzione, al Locatore del nuovo alloggio.