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Validità carte di identità elettronica dopo 3 agosto 2026

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L’art. 11 del Decreto-Legge 26 giugno 2026 introduce rilevanti novità in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta di identità elettronica.

Data di Pubblicazione

04 agosto 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

In particolare, viene sancito che le carte d’identità cartacee rimarranno valide anche dopo la scadenza del 3 agosto 2026 prevista dal Regolamento UE 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025, esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:

  • per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
  • ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.

È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio.

Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Ai commi 3 e 4, la disposizione prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, potrà rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio, che:

  • avrà una validità non superiore a sei mesi;
  • non sarà rinnovabile;
  • dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
  • dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.

Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerne la validità, nelle more di positive interlocuzioni in tal senso con i diversi Paesi avviate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di cui sarà fornita notizia sul sito https://www.viaggiaresicuri.it/home

Inoltre, dallo scorso 30 luglio 2026, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) rilasciata a chi ha già compiuto 70 anni non sarà più soggetta al tradizionale rinnovo ogni dieci anni. Le nuove carte avranno infatti una validità illimitata, che dal punto di vista amministrativo viene convenzionalmente indicata in 50 anni. Il provvedimento, inserito tra le misure di semplificazione adottate dal Governo, ha l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici per la popolazione anziana e, allo stesso tempo, di alleggerire l'attività degli uffici anagrafici dei Comuni. Per i cittadini cambia soprattutto la gestione del documento. La CIE rilasciata dopo il compimento dei 70 anni resterà valida senza necessità di rinnovi periodici, sia come documento di riconoscimento sia per l'espatrio nei Paesi in cui è consentito il suo utilizzo. Chi è già in possesso di una Carta d'Identità Elettronica ancora valida non dovrà effettuare alcuna operazione immediata. Il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza e soltanto in quel momento verrà rilasciata la nuova CIE con validità illimitata, purché il titolare abbia già compiuto 70 anni al momento della richiesta.

Resta però un aspetto da tenere presente. Il certificato di sicurezza contenuto nel microchip della Carta d'Identità Elettronica, necessario per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come quelli dell'INPS o dell'App IO, continuerà ad avere una validità di dieci anni. Chi desidera utilizzare la CIE anche per fruire dei servizi online dovrà quindi richiedere, trascorsi i dieci anni da rilascio del documento, una nuova carta d'identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.

Ultima modifica: martedì, 04 agosto 2026

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